(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 14
                     strord. del 25 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                          SI INTENDE APPOSTO
                   PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle
segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23
della  legge  regionale  25 marzo 1974, n. 18, ed alle segreterie dei
gruppi consiliari e' dovuta la indennita' di missione ed il  rimborso
delle  spese,  sulla  base  della  normativa regionale vigente, per i
primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla  sede
abituale di servizio e di residenza.
   2.  Trascorso  tale  periodo,  il  personale  potra'  continuare a
prestare la propria attivita' presso le segreterie particolari e  dei
gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.